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Dott. Biagio Notario
SHIATSU E A.S.D.
Definizione di A.S.D.
Le Associazioni Sportive Dilettantistiche (A.S.D.) sono enti che operano nel settore sportivo e che hanno
ottenuto l’iscrizione nell’apposito registro istituito dal C.O.N.I. Dal 2018 l’iscrizione nel registro è consentito
alle sole associazioni che praticano una o più discipline sportive contenute nell’elenco predisposto dallo
stesso C.O.N.I.
Lo shiatsu all’interno delle A.S.D.
Produciamo Tatami, cuscini e accessori per pratiche olistiche. I prodotti sono
interamente eseguiti artigianalmente. Vengono utilizzati materiali Lo shiatsu non è uno sport e dopo l’approvazione da parte del C.O.N.I. dell’elenco delle discipline sportive
anallergici e resistenti all'umidità. Su richiesta si possono eseguire non dovrebbero più esserci dubbi. Questo non vuol dire che lo shiatsu non può più essere praticato /
lavorazioni personalizzate in base alle vostre esigenze. insegnato in una associazione sportiva, ma semplicemente che a tale attività non si potrà applicare la
normativa fiscale e contributiva prevista per le A.S.D.
Possiamo applicare anche un logo per rendere unici i vs. tappetini.
Dal 2018 si possono delineare solo due situazioni:
1 A.S.D. (iscritta al C.O.N.I. fino al 2017) che svolge solo attività legate allo shiatsu, o ad altre attività di
D.B.N.
Non avendo più i requisiti per l’iscrizione nel registro del C.O.N.I. perde tutte le agevolazioni fiscali per il
settore sportivo dilettantistico. Di fatto questa associazione non può più essere considerata di natura
sportiva ma culturale, quindi soggetta alle norme contenute nel Testo Unico del Terzo settore approvato
il 2 agosto 2017 ed entrato in vigore il giorno successivo.
2 A.S.D. iscritta anche nel 2018 al C.O.N.I.
Qualsiasi attività legata allo shiatsu è da considerarsi estranea alla finalità istituzionale, ed anche se fosse
contemplata nello statuto dell’associazione, sarebbe comunque estranea all’ambito sportivo
riconosciuto dal C.O.N.I.
Questo cambiamento determina una serie di conseguenze sul piano fiscale e contributivo:
Tutti i corrispettivi incassati a fronte dell’attività di shiatsu sono da considerarsi di natura
commerciale e pertanto assoggettati ad IVA ed imposte sul reddito;
Eventuali compensi pagati per tale attività non possono più essere considerati di “natura sportiva”,
perdendo qualsiasi agevolazione riguardante la tassazione ai fini IRPEF ed esclusione dall’obbligo di
versamento di contributi INPS.
Dal 2018, alla luce di questi importanti cambiamenti, è importante verificare la posizione fiscale di tutti i
soggetti (associazione ed operatori) coinvolti in attività legate allo shiatsu e svolte all’interno di una A.S.D.
Contatto : Daniela 320/5303453
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sito web: https://tatamatitao.wixsite.com/tatamatitao