Page 29 - Costellazioni 5-2018
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DI DOTT. BIAGIO NOTARIO                                                                 PUNTO FISCALE




                                                                                         Dott. Biagio Notario



                                                                               SHIATSU E A.S.D.






            Definizione di A.S.D.

            Le Associazioni Sportive Dilettantistiche (A.S.D.) sono enti che operano nel settore sportivo e che hanno
            ottenuto l’iscrizione nell’apposito registro istituito dal C.O.N.I. Dal 2018 l’iscrizione nel registro è consentito
            alle sole associazioni che praticano una o più discipline sportive contenute nell’elenco predisposto dallo
            stesso C.O.N.I.

            Lo shiatsu all’interno delle A.S.D.
            Lo shiatsu non è uno sport e dopo l’approvazione da parte del C.O.N.I. dell’elenco delle discipline sportive
            non dovrebbero  più esserci  dubbi.  Questo non vuol dire  che lo shiatsu non può più  essere praticato /
            insegnato  in  una associazione  sportiva,  ma semplicemente  che  a  tale attività non  si potrà  applicare  la
            normativa fiscale e contributiva prevista per le A.S.D.
            Dal 2018 si possono delineare solo due situazioni:

            1  A.S.D. (iscritta al C.O.N.I. fino al 2017) che svolge solo attività legate allo shiatsu, o ad altre attività di
                D.B.N.

                Non avendo più i requisiti per l’iscrizione nel registro del C.O.N.I. perde tutte le agevolazioni fiscali per il
                settore sportivo dilettantistico. Di fatto questa associazione non può più essere considerata di natura
                sportiva ma culturale, quindi soggetta alle norme contenute nel Testo Unico del Terzo settore approvato
                il 2 agosto 2017 ed entrato in vigore il giorno successivo.

            2  A.S.D. iscritta anche nel 2018 al C.O.N.I.

                Qualsiasi attività legata allo shiatsu è da considerarsi estranea alla finalità istituzionale, ed anche se fosse
                contemplata nello statuto dell’associazione, sarebbe  comunque  estranea all’ambito sportivo
                riconosciuto dal C.O.N.I.

                Questo cambiamento determina una serie di conseguenze sul piano fiscale e contributivo:
                  Tutti  i corrispettivi incassati a fronte  dell’attività di  shiatsu sono da considerarsi  di  natura
                    commerciale e pertanto assoggettati ad IVA ed imposte sul reddito;
                  Eventuali compensi pagati per tale attività non possono più essere considerati di “natura sportiva”,
                    perdendo qualsiasi agevolazione riguardante la tassazione ai fini IRPEF ed esclusione dall’obbligo di
                    versamento di contributi INPS.
            Dal 2018, alla luce di questi importanti cambiamenti, è importante verificare la posizione fiscale di tutti i
            soggetti (associazione ed operatori) coinvolti in attività legate allo shiatsu e svolte all’interno di una A.S.D.










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