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DI DOTT. BIAGIO NOTARIO PUNTO FISCALE
Partite IVA fittizie e controlli del fisco
Per combattere il fenomeno delle “partite Iva apri e chiudi” o il fenomeno delle partite IVA che effettuano
operazioni attive e passive senza poi adempiere a tutti gli obblighi fiscali, verranno intensificati i controlli da
parte del fisco.
L’Agenzia delle Entrate può invitare un operatore a comparire di persona, includendo anche il caso in cui il
provvedimento di cessazione della partita IVA sia stato notificato dall’ufficio al contribuente che ha fatto
apposita richiesta di chiusura nei 12 mesi precedenti.
Nel caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati
sui documenti esibiti, l’ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA e irroga una sanzione
pari a 3.000 euro.
Inoltre, viene preclusa la compensazione “orizzontale” dei crediti fiscali e contributivi mediante il modello
F24, a partire dalla data di notifica del provvedimento di cessazione della partita IVA.
Per la riapertura della partita IVA è necessario il previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria
che abbia la durata di tre anni dalla data del rilascio e sia di importo non inferiore a 50.000 euro (salvo siano
state commesse violazioni fiscali di ammontare più elevato).
Dal 1° gennaio 2024 è diventato molto più facile per l’Agenzia delle Entrate monitorare l’attività di un
soggetto con partita IVA in quanto l’Ufficio, senza particolari sforzi, potrà analizzare tutte le operazioni attive
(fatture elettroniche emesse) e passive (fatture per acquisti) del contribuente senza la necessità di richiederle
direttamente.
Inoltre, particolare attenzione verrà fatta alle movimentazioni dei conti correnti bancari dei contribuenti per
cogliere una serie di indizi che costituiscono elementi efficaci per dimostrare un comportamento non corretto
del contribuente.
Ad esempio, costituiscono delle criticità i seguenti comportamenti:
• dichiarare un reddito molto inferiore rispetto alla differenza tra entrate ed uscite del conto corrente;
• assenza di prelievi dal proprio conto corrente per il sostentamento suo e della famiglia;
• versamenti sul conto corrente di somme di una certa entità oppure piccoli versamenti continuativi non
giustificati fiscalmente (nessun problema per somme relative a fatture emesse, cedolini paga per il lavoro
dipendente, affitti da immobili con regolare contratto registrato, ecc.);
• ecc.
Le indagini finanziarie possono essere effettuate sui conti correnti intestati o cointestati con il contribuente,
ma anche su tutti quei conti correnti intestati a terzi dove il contribuente ha la delega per operare e di fatto
effettua operazioni di prelevamento e versamento.
Al fine di non trovarsi impreparati di fronte ad un controllo è bene conservare con cura la documentazione
che attesta la regolarità delle operazioni in modo da soddisfare immediatamente qualsiasi richiesta di
chiarimento da parte degli enti preposti.
Se da una parte vi è un preciso obbligo in capo all’Agenzia delle Entrate di motivare e provare le proprie
contestazioni, immediatamente dopo, l’onere di provare il contrario si sposta sul contribuente.
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