Page 26 - Costellazioni 7-2020
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DI DOTT. BIAGIO NOTARIO                                                                 PUNTO FISCALE





                                                                                       Dott. Biagio Notario

                                                                                                                                   Convegno Nazionale


                                                                     ATTIVITA’ DI OPERATORE                                        2-3-4 ottobre 2020


                                                                   SHIATSU CON PARTITA IVA                                         Convegno Aggiornamento Insegnanti

                                                                                                                                   3-4 ottobre 2020


                                                                                                                                   Convegno Aggiornamento Operatori
            Quando si fanno trattamenti a fronte di un compenso (anche in natura) è naturale porsi la domanda se è
            arrivato il momento di richiedere l’attribuzione della partita IVA.
                                                                                                                                   Montegrotto Terme
            La  partita  IVA  non va  sicuramente richiesta  se l’attività  è  svolta  in maniera  occasionale.  Il  concetto di
            occasionalità non è facile da interpretare perché non esiste alcun riferimento all’ammontare dei compensi o            (Padova)
            al numero di ore lavorate in un giorno o al numero di giorni lavorati in un anno. Un’attività è occasionale
            quando viene svolta per un breve periodo, identificato da una data iniziale e finale, sicuramente inferiore
            all’anno.

            Al contrario,  quando  un  operatore  shiatsu pone  in essere con regolarità, sistematicità  e  ripetitività una
            pluralità di atti economici coordinati tra loro e finalizzati al conseguimento di un medesimo scopo scatta
            l’obbligo di richiedere l’attribuzione della partita IVA.

            Non esiste una disposizione che fissa un limite di compensi al di sotto del quale si è dispensati dall’obbligo
            tributario di essere identificati ai fini IVA. Spesso nei siti internet si legge che al di sotto dei 5.000 euro di
            compensi non è richiesta la partita IVA. In realtà tale limite è inesistente.

            Per  l’Agenzia delle  Entrate ciò che conta  è  l’aver assunto  un  determinato comportamento  in maniera
            ripetitiva. Anche se l’attività è economicamente modesta, marginale o secondaria va considerata abituale se
            è presente l’elemento della continuità.

            Esempio n. 1 – Un operatore shiatsu che per hobby fa trattamenti a parenti ed amici, senza riceve alcun
            compenso, non ha alcun obbligo di natura tributaria. Se accetta di sostituire un collega che, a seguito di un
            infortunio, non può lavorare per alcuni mesi, è ugualmente dispensato dal richiedere l’attribuzione della
            partita IVA in quanto trattasi di una prestazione di lavoro autonomo “occasionale”. Il compenso pattuito,
            2.000 euro, sarà soggetto a ritenuta d’acconto ed eventualmente dichiarato nel Mod. 730 o Modello Unico
            in base alla propria situazione fiscale.

            Esempio n. 2 – Pochi trattamenti a settimana, a soggetti diversi, da gennaio a dicembre, ricavando un importo
            totale di 2.000 euro è da considerarsi un’attività abituale. Ciò comporta l’obbligo di attribuzione della partita
            IVA e l’obbligo di emettere una fattura. In realtà bisognerà farsi carico di ulteriori adempimenti come quello
            di iscriversi all’INPS per il versamento dei contributi previdenziali e la scelta del regime fiscale da applicare.

            Anche chi è lavoratore dipendente, o pensionato, non sfugge a quanto indicato nell’esempio n. 2. Unica
            eccezione riguarda i dipendenti pubblici che per poter svolgere una seconda attività dovranno ottenere
            l’autorizzazione del dirigente dell’amministrazione di appartenenza. La mancata autorizzazione costituisce
            un preciso divieto allo svolgimento dell’attività (con o senza partita IVA).





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