TITOLO I – Norme Generali
Art. 1 - Denominazione e sede
E' costituita l'associazione professionale e di categoria denominata “Coordinamento Operatori Shiatsu” (in seguito C.O.S.) la cui sede legale è determinata dal Consiglio Direttivo e indicata nel proprio regolamento interno.
Per Shiatsu si intende un'arte autonoma che si fonda su un insieme di modelli appartenenti alle tradizioni cinesi e giapponesi. Lo Shiatsu è rivolto a favorire il libero fluire del QI/KI (comunemente tradotto in italiano con il termine "Energia"), principio base unitario di tutti i fenomeni naturali esistenti.
Art. 2 - Scopo
L’associazione non ha scopo di lucro, è rivolta agli operatori delle varie forme di Shiatsu e promuove con ogni ente formativo di provata serietà la conoscenza e la diffusione dei metodi che utilizzano pratiche tradizionali, metodi naturali ed in particolare lo Shiatsu. Rappresenta i propri Soci e ne valorizza la professionalità proponendosi di:
a) verificare ed attestare l’idoneità tecnica dei propri Soci definendo un iter formativo degli operatori ed insegnanti a norma dell’art. 7 della legge 4/2013;
b) istituire e tenere un Elenco Professionale Operatori al fine di garantire la tutela dell’utenza e dei professionisti associati, con i mezzi e nelle sedi indicate nei Regolamenti Interni e/o che l’associazione individuerà per il caso specifico;
c) istituire e tenere un Elenco Professionale Insegnanti al fine di garantire la tutela dell’utenza e dei professionisti associati, con i mezzi e nelle sedi indicate nei Regolamenti Interni e/o che l’associazione individuerà per il caso specifico;
d) tutelare lo sviluppo e gli interessi dei singoli Soci nell’ambito della propria attività e dell’intera categoria professionale;
e) promuovere l’aggiornamento professionale e culturale dei Soci organizzando convegni, riunioni, corsi e stage nelle modalità previste dai Regolamenti Interni e/o in qualsiasi sede e forma l’associazione riterrà opportune;
f) promuovere forme di garanzia e tutela dei consumatori, tra cui la costituzione di uno sportello informativo del consumatore a norma dell’art. 2 c. 4 della L. 4/2013;
g) intraprendere rapporti con altre organizzazioni similari nazionali ed internazionali al fine di rendere uniforme la regolamentazione professionale in Italia ed in Europa anche associandosi e/o federandosi con organismi similari;
h) promuovere e coordinare la formazione di Sezioni Territoriali, nonché istituire succursali e sedi secondarie in Italia ed all’estero;
i) intrattenere rapporti con la stampa ed i media in generale, curare la redazione e la divulgazione di pubblicazioni a carattere culturale ed informativo;
l) promuovere, stabilire rapporti e convenzioni con le istituzioni pubbliche e private, la società ed il mondo legato agli operatori Shiatsu al fine del raggiungimento dello scopo sociale.
Art. 3 - Durata
La durata dell’associazione è illimitata e l’associazione potrà essere sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria dei Soci.
Art. 4 – Sportello del Consumatore
E’ costituito, a norma dell’art. 2 c. 4 della Legge 4/2013, lo Sportello del Consumatore, che opera nelle modalità previste dai Regolamenti Interni.
TITOLO II – Rapporto Sociale
Art. 5 - Ammissione dei Soci
Possono far parte dell’associazione, in qualità di Soci, le persone fisiche che detengono i requisiti previsti dai Regolamenti Interni e che siano interessate all’attività dell’associazione stessa.
Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
La validità della qualità di Socio è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo.
In caso di domande di ammissione presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale.
Lo status di Socio è intrasmissibile .
E’ vietata la partecipazione temporanea all’associazione da parte del Socio.
Art. 6 - Categorie di Soci
Compongono l’associazione in qualità di:
a) Soci Fondatori: i firmatari dell’Atto Costitutivo;
b) Soci Operatori Professionisti: coloro che, avendo terminato l’iter formativo ed in possesso dei requisiti richiesti dall’associazione, hanno superato l’esame di ammissione all'Elenco Professionale C.O.S. o provengano da un altro Elenco Professionale parificabile ai parametri di riconoscimento del C.O.S., previo parere del Consiglio Direttivo;
c) Soci Insegnanti Professionisti: coloro che, dopo aver maturato una profonda esperienza come operatore shiatsu, hanno acquisito specifiche competenze mirate all’insegnamento dello shiatsu.
Art 7 – Altri Aderenti
Sono coloro che con la loro opera hanno dato contributi rilevanti nell'ambito professionale di interesse dell'associazione e altri soggetti comunque costituiti ma non identificabili a norma dell'art. 6 che, previo parere del Consiglio Direttivo, possono aderire all’associazione in quanto interessati a promuoverne le iniziative e sostenerne le finalità.
Possono pertanto partecipare alle attività sociali e all’assemblea senza il diritto di voto.
Art 8 – Diritti e doveri dei soci
Tutti i soci hanno pari diritti e pari doveri.
La valutazione e l’accettazione delle domande di iscrizione all’associazione sono rimesse al giudizio inappellabile del Consiglio Direttivo.
Tutti i Soci hanno il diritto di:
a) esprimere il proprio voto alle assemblee;
b) candidarsi per la nomina a cariche elettive;
c) rappresentare il C.O.S. in Italia o all’estero in occasione di congressi, conferenze, raduni, incontri di studio, ecc., previa autorizzazione del Consiglio Direttivo;
d) usufruire dei servizi messi a disposizione dall’associazione;
e) richiedere all'associazione l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati, come previsto dagli artt. 4, 7 e 8 della legge 4/2013.
Tutti i Soci hanno il dovere di:
a) pagare la quota associativa entro il mese di febbraio di ciascun anno;
b) rispettare lo statuto, i regolamenti e il codice deontologico dell’associazione;
c) rispettare le risoluzioni prese dagli organi rappresentativi dell’associazione;
d) evitare qualunque comportamento che possa arrecare danno all’associazione e alla sua immagine;
e) rispettare l’obbligo di periodico aggiornamento professionale stabilito dai Regolamenti Interni;
f) qualora svolgano professionalmente l’attività di operatore Shiatsu, essere titolare di forme di assicurazione di responsabilità civile per danni recati nell'esercizio dell'attività.
Art. 9 - Perdita della qualifica di Socio
I Soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
a) recesso volontario, da comunicare in forma scritta all’associazione nella persona del Presidente;
b) decesso;
c) morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa;
d) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, che non rispetti le norme dettate dal Codice Deontologico o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;
e) inadempienza agli obblighi di periodico aggiornamento professionale.
Art 10 – Sanzioni Disciplinari
I Regolamenti Interni individuano le sanzioni e i procedimenti disciplinari nonché gli Organi Sociali competenti ad attuarli.
Art. 11 - Elenco Professionale Operatori C.O.S.
Sono iscritti all'Elenco Professionale Operatori:
a) Coloro che abbiano sostenuto e superato il previsto esame di ammissione all’Elenco Professionale istituito presso l’associazione e che siano in possesso dei requisiti previsti dal regolamento.
b) Coloro che, all'atto dell'iscrizione al C.O.S., provengano da altro Elenco Professionale parificabile ai parametri di riconoscimento del C.O.S. previo parere del Consiglio Direttivo.
I Soci iscritti potranno quindi avvalersi della qualifica di Operatore Professionista iscritto al “C.O.S. COORDINAMENTO OPERATORI SHIATSU”.
Il mantenimento a tale iscrizione sarà subordinato alla frequenza delle attività di aggiornamento, al rispetto dei regolamenti e del Codice Deontologico ed al regolare pagamento delle quote associative.
Art. 12 – Elenco Professionale Insegnanti C.O.S.
Sono iscritti nell’Elenco Professionale Insegnanti:
a) Coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dal regolamento;
b) Coloro che, all'atto dell'iscrizione al C.O.S., provengano da altro Registro Insegnanti parificabile ai parametri di riconoscimento del C.O.S. previoparere del Consiglio Direttivo.
I Soci potranno quindi avvalersi della qualifica di Insegnante Professionista iscritto al “C.O.S. COORDINAMENTO OPERATORI SHIATSU”.
Il mantenimento a tale iscrizione sarà subordinato alla frequenza delle attività di aggiornamento, al rispetto dei regolamenti e del Codice Deontologico ed al regolare pagamento delle quote associative.
TITOLO III - Organizzazione
Art 13 - Organi
Gli organi sociali sono:
· l’Assemblea generale dei Soci
· il Presidente;
· il Consiglio Direttivo;
· il Revisore Contabile;
· il Collegio dei Probiviri;
- il Comitato Scientifico.
Art. 14 - Assemblea
L’Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Art. 15 - Diritti di partecipazione
Possono prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i Soci in regola con il versamento della quota associativa annua e gli altri aderenti.
Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un Socio.
Art. 16 - Compiti e Convocazione dell’Assemblea
La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione ai Soci con almeno uno dei seguenti mezzi: telefono, posta, fax, telegramma, posta elettronica o PEC.
L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno - entro sei mesi dalla fine dell’anno sociale - per l’approvazione del rendiconto economico/finanziario consuntivo dell’anno precedente e per la programmazione dell’attività futura con il bilancio preventivo.
E’ compito dell’Assemblea deliberare in merito all’eventuale modifica dello statuto e per la nomina degli organi dell’associazione.
Art. 17 - Validità assembleare
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Socio ha diritto ad un voto.
L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei Soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione tanto l’Assemblea ordinaria che l’Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e delibera con il voto dei presenti.
Art. 18 - Modifiche dello Statuto
Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’Assemblea straordinaria dei Soci e solo se poste all’ordine del giorno.
Art. 19 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di undici, eletti dall’Assemblea, e nel proprio interno nomina il Presidente, Vicepresidente ed il Segretario con funzioni di Tesoriere.
Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell’associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di Consigliere svolta.
Art. 20 - Dimissioni
Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio stesso può far luogo alla sua/loro cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l’argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Chi viene eletto in luogo del Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
Art. 21 - Convocazione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un Consigliere, senza formalità.
Art. 22 - Compiti del Consiglio Direttivo
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
b) designare i membri della Commissione Esaminatrice, quale struttura organizzativa interna preposta alla valutazione dei Soci, con le modalità previste dal Regolamento;
c) designare i Responsabili delle Sezioni Territoriali;
d) redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre al Revisore Contabile e all’Assemblea;
e) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci;
f) redigere i Regolamenti Interni e il Codice Deontologico relativi all’attività sociale;
g) curare la tenuta dell'Elenco Professionale Operatori, dell’Elenco Professionale Insegnanti e provvederne all’aggiornamento;
h) determinare l’ammontare della quota associativa;
i) delegare , a mezzo del Presidente, a Soci o a terzi, incarichi specifici per attivare iniziative utili all’associazione;
l) gestire l’associazione in ogni suo aspetto per addivenire alle finalità previste dallo statuto ed attuare le decisioni dell’Assemblea dei Soci.
m) istituire delle sedi regionali e nominare un loro responsabile.
n) nominare il segretario tesoriere.
Art. 23 - Il bilancio
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio ovvero il rendiconto dell’associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell’Assemblea.
Art. 24 - Il Presidente
Il Presidente ha il compito di coordinare e promuovere le attività dell’associazione essendone a tutti gli effetti il legale rappresentante.
Art. 25 - Il Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Art. 26 - Il Segretario
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come Tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
Art. 27 - Il Revisore Contabile
Il Revisore Contabile è un organo facoltativo e viene eletto dall’Assemblea.
Il Revisore Contabile, quando eletto, verifica la corretta gestione sul piano economico-finanziario e controlla le operazioni intraprese dall’associazione.
In particolare, esprime il proprio parere sul rendiconto annuale dell’associazione e sugli altri documenti contabili redatti, prima che gli stessi vengano presentati all’Assemblea per l’approvazione.
Il Revisore Contabile rimane in carica due anni ed è rieleggibile.
Art. 28 - Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri e due supplenti eletti dall’Assemblea, rimane in carica due anni ed è rieleggibile.
Rientrano tra le sue funzioni:
- Garantire che lo spirito di collaborazione, moralità, ricerca e rigore professionale sia presente in tutte le attività dell’associazione.
- Adottare, in base alla gravità dei fatti, i provvedimenti disciplinari verso i Soci che abbiano violato le norme comportamentali dello Statuto, dei Regolamenti Interni o del Codice Deontologico.
- Di concerto con il Consiglio Direttivo, vigilare sul rispetto del codice deontologico da parte dei soci e verificare che i soci designati a ricoprire cariche sociali non si trovino in situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi.
Art. 29 – Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di tre membri e rimane in carica per cinque anni. La funzione principale del Comitato Scientifico è la promozione attraverso le idee e le attività dei propri membri di ricerche, studi, convegni, seminari al fine di valorizzare le iniziative dell’associazione.
Art. 30 – Conflitto di interessi
L’associazione si impegna a rimuovere tempestivamente ogni situazione di conflitto di interessi o di incompatibilità che dovessero insorgere tra le cariche sociali.
Art. 31 – Durata delle cariche
Ove non espressamente previsto, la durata e la possibilità di reiterazione delle cariche sociali sono indicate nei Regolamenti Interni.
Art. 32 – Sezioni
L’associazione potrà costituire delle Sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Le Sezioni operano attraverso un Responsabile Territoriale.
I Responsabili Territoriali possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, quando lo richieda il Responsabile stesso o per richiesta del Consiglio Direttivo, per esporre personalmente particolari questioni.
TITOLO IV - Patrimonio
Art. 33 - Anno sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 34 - Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’ associazione, dalle raccolte dei fondi.
Qualsiasi quota o contributo associativo è intrasmissibile e non é rivalutabile.
Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
TITOLO V – Disposizioni finali
Art.35 Scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 2/3 dei Soci presenti esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.
L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà, sentita l’autorità proposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.
La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Tale statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell’atto costitutivo in pari data redatto.
Art. 36 - Norme Generali
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano e della Unione Europea.
Letto, approvato e sottoscritto a Bologna, il 28/2/2001. Registrato Agenzia delle Entrate di Bologna 3 maggio 2001 al n. 2917 della serie 3A
Giovanni Speranza
Angelo Mammetti
Luana Gardellin
Lucia Susel
Bruna Del Zotto
Michela Baf
Gabriella Guarese
Rossella Moscatello
Sara Rosa Rizzotto
Antonella Rizzo
Antonella Marilungo
Fabrizio Barbi
Cristina Zennaro
Stefano Benassi
Variato, letto e approvato dall’Assemblea straordinaria dei Soci ed Associati a Rimini il 1 marzo 2008. Registrato Agenzia delle Entrate - Ufficio di Bologna 18 marzo 2008 al n. 2086 serie 3
Variato, letto e approvato dall’Assemblea straordinaria dei Soci ed Associati a Rimini il 25 settembre 2009. Registrato Agenzia delle Entrate - Ufficio di Bologna 3 dicembre 2009 al n. 6846
Variato, letto e approvato dall’Assemblea straordinaria dei Soci a Pordenone il 7 giugno 2014. Registrato Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Trieste 8 luglio 2014 al n. 3011
Variato, letto e approvato dall' Assemblea straordinaria dei Soci a Rimini l'11 aprile 2015. Registrato Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Trieste 21 aprile 2015 al n. 1241
Variato, letto e approvato dall’Assemblea straordinaria dei Soci a Pordenone il 5 giugno 2016. Registrato Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Trieste 8 giugno 2016 al n. 2181