CODICE DEONTOLOGICO DELL'OPERATORE SHIATSU DEL C.O.S.
(COORDINAMENTO OPERATORI SHIATSU)
Aggiornamento del 27 novembre 2018
Art. 1 L'Operatore Shiatsu si adopera a far sì che l'ambiente dove opera, sia sempre dignitoso e pulito, accogliendo il Cliente con cortesia, correttezza ed onestà. Curerà in ugual modo la sua persona presentandosi con abiti ed aspetto personale adeguato al dovuto rispetto per il Cliente.
Art. 2 È fatto obbligo all’Operatore Shiatsu di non invadere campi nei quali non possiede la preparazione e soprattutto i requisiti ufficiali, fornendo solo quelle prestazioni per le quali è qualificato, dando al Cliente un'immagine di se stesso e della sua professione chiara e precisa.
Art. 3 L'Operatore Shiatsu, laddove egli onestamente riconosca la non adeguatezza della sua opera rispetto al problema specifico del Cliente, è tenuto ad informarne questi in modo chiaro ed esplicito, consigliando eventualmente interventi di altri professionisti.
Art. 4 È fatto divieto all'Operatore Shiatsu, nel pubblicizzare la sua opera, di utilizzare termini non inerenti la propria professione ed in particolare termini di campo medico, di fare pubblicità comparativa denigrante verso altri Colleghi o altre discipline, di effettuare qualsiasi pubblicità di tipo miracolistico.
Art. 5 L'Operatore Shiatsu non deve discriminare in alcun modo Clienti o Colleghi, riconoscendo il valore e l'individualità di ogni persona a prescindere dal sesso, religione, razza o ceto sociale.
Art. 6 L'Operatore Shiatsu, su richiesta del Cliente, cerca ogni forma di collaborazione col Medico curante o altre figure terapeutiche, rispettando il rapporto esistente tra gli stessi ed il Cliente, evitando di contrapporsi con giudizi di valore.
Art. 7 L'Operatore Shiatsu è tenuto al rispetto dello stato fisico ed emotivo del Cliente, non abusando di lui in alcun modo, né approfittando del rapporto professionale, stimolando un atteggiamento attivo della personalità dello stesso, scoraggiando quindi, qualsiasi forma di dipendenza.
Art. 8 L’Operatore Shiatsu presta la propria opera a coloro che ne fanno esplicita e volontaria richiesta. Qualora si tratti di un minore o di persona incapace d’intendere e di volere, la richiesta avverrà da parte di chi esercita la tutela o la patria podestà.
Art. 9 L'Operatore Shiatsu intrattiene con il Cliente un rapporto strettamente professionale, pur instaurando il necessario rapporto di fiducia e sostegno. Ne è conferma l'obbligatorietà dell'onorario.
Art. 10 L'Operatore Shiatsu è tenuto al segreto professionale, non divulgando notizie e fatti riguardanti il Cliente senza il suo consenso a norma del Regolamento GDPR 2016/679.
Art. 11 L'Operatore Shiatsu deve sempre tendere ad un perfezionamento della sua professionalità attraverso una costante valutazione della propria attività e continuando a frequentare opportuni corsi di perfezionamento ed aggiornamento.
Art. 12 L'Operatore Shiatsu deve improntare i rapporti con i Colleghi alla massima correttezza, solidarietà ed onestà, rifiutando qualsiasi forma di denigrazione verso gli stessi.
Art.13 L'Operatore Shiatsu accetta un Cliente già assistito da un Collega solo se ha definito a tutti gli effetti il rapporto con il primo Operatore, o c'è una evidente ed espressa volontà del Cliente a cambiare Operatore.
Art.14 Nel caso supplisca un Collega, la supplenza deve cessare alla rinnovata disponibilità di questi, fornendo tutte le informazioni relative alle sedute effettuate in sua vece.
Art.15 È fatto obbligo all'Operatore Shiatsu evitare qualsiasi forma di accaparramento di clientela in violazione dei principi di correttezza e solidarietà professionale con i Colleghi.
Art.16 Gli Operatori Shiatsu aderenti al C.O.S., si impegnano a fare opera di informazione sullo shiatsu collaborando con i Colleghi e non ostacolando le iniziative del C.O.S. stesso, seguendo i principi di corretta professionalità rigore e serietà che ispirano le precedenti norme e nel rispetto degli scopi statutari del C.O.S.
Art.17 Nel caso un Operatore Shiatsu ritenga che un collega si sia comportato scorrettamente può appellarsi al Collegio dei Probiviri del C.O.S. oppure al Consiglio Direttivo del C.O.S.
Art.18 In sintesi l'Operatore Shiatsu pratica sempre nel rispetto dei suoi Clienti e delle loro necessità, ma prediligendo, al lavoro puramente tecnico, l'ascolto e la percezione delle energie degli stessi, non trattando il problema o il singolo sintomo, ma l'essere umano nel suo insieme.
il Presidente del C.O.S.