Page 3 - Costellazioni 5-2013
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La legge specifica anche i compiti delle associazioni:
* la vigilanza sui professionisti con l’adozione di un codice di condotta; la previsione di un
organismo che ne controlli il rispetto e ne sanzioni l’eventuale violazione.
* la cura e la promozione dell’aggiornamento permanente con un apparato tecnico scientifico
adeguato. E’ prevista altresì la predisposizione di strumenti idonei ad accertare l’effettivo
assolvimento dell’obbligo.
* l’apertura di uno sportello per l’utenza con i compiti di informazione, accogliere eventuali
contenziosi con i singoli professionisti
Ai professionisti che rientrano in questa legge, non è consentito l’esercizio delle attività professionali
riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti , salvo il caso in cui dimostrino il possesso
dei requisiti previsti dalla legge e l’iscrizione al relativo albo professionale.
Le associazioni, quelle in regola con tutti i requisiti previsti, possono chiedere di entrare
nell’elenco pubblicato sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico.
Gli art. 7 e 8 prevedono il sistema di attestazione che le associazioni possono attuare a tutela
dell’utenza e trasparenza del mercato. Gli stessi art. elencano cosa le associazioni possono
attestare sotto la responsabilità del legale rappresentante. Le attestazioni devono indicare il periodo
di validità che deve coincidere con il periodo di iscrizione all’associazione. In buona sostanza chi
non rinnova l’iscrizione o non si aggiorna nei tempi previsti viene defalcato dall’elenco degli
operatori
Il professionista iscritto all’associazione ha l’obbligo di informare l’utenza del proprio numero di
iscrizione all’associazione. In altre parole bisogna esporre l’attestazione di iscrizione
all’associazione in modo tale che l’utente possa esserne informato.
Gli art. 6 e 9 prevedono il sistema di autoregolamentazione volontaria basato sulla norma tecnica
UNI. Il che sta a significare che un professionista non necessariamente si deve iscrivere ad
un’associazione professionale, ma potrà certificarsi soggettivamente in base alle norme UNI (
UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN UNI ) . Cosa a mio parere improbabile perché difficoltosa e molto
costosa.
Infine l’art. 10 tratta della vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico e delle sanzioni
applicabili in caso di informazioni non veritiere ai sensi dell’art. 27 del Codice del Commercio.
Ho cercato di esporre, per quanto possibile in modo semplice e comprensibile gli articoli
fondamentali di questa legge; legge che ripeto dà grande importanza e responsabilità alle
associazioni professionali. Far parte dell’associazione professionale quindi, è qualificante per il
professionista, oltre che garanzia per l’utente.
Abbiamo percorso tanta strada insieme e ancora tanta ne dovremo percorrere perché questa legge
è solo un passo verso un riconoscimento formale della professione.
Ringrazio tutti i soci ed associati che costantemente rinnovano l’iscrizione e si aggiornano,
dimostrando così di credere nel lavoro che, come direttivo, fin ora abbiamo portato avanti
nell’interesse di tutti noi.
Mi rivolgo ora in particolare a coloro che per qualche motivo non hanno rinnovato l’iscrizione
o che addirittura si sono “persi” da qualche tempo: oggi che c’è questa legge che riconosce
le associazioni professionali, penso sia utile riflettere e considerare l’importanza di stare in
un’associazione riconosciuta che ci tutela, ci difende e valorizza.